SOSTENIBILITA’ E REATI AMBIENTALI: CRITICITA’ E PROPOSTE DI RIFORMA

SOSTENIBILITA’ E REATI AMBIENTALI: CRITICITA’ E PROPOSTE DI RIFORMA

È nel corso della XII legislatura (15 aprile 1994 – 8 maggio 1996) che la Camera dei Deputati istituì una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse. A sua volta, nella stessa legislatura, il Senato istituì una Commissione parlamentare monocamerale sul problema dei rifiuti e sulle relative attività previste dalle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Segnale evidente che la tematica ambientale associata al ciclo dei rifiuti e alle azioni illegali commesse nel suo ambito stava assumendo proporzioni preoccupanti ponendosi all’attenzione della politica e delle attività parlamentari. Dalla XIII legislatura in poi, come noto, le Commissioni parlamentari di inchiesta sui rifiuti si sono trasformate in Commissioni bicamerali, istituite con apposita legge. In questa XIX legislatura abbiamo considerato opportuno compiere un passo in più allargandone gli ambiti di interesse: non solo attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ma anche altri illeciti ambientali in diversi settori, tra cui quello agricolo e agroalimentare. 

Partendo da queste riflessioni e tenendo in considerazione, in particolare, alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030, è stato quindi elaborato il testo della legge 10 maggio 2023, n.53 che ha istituito l’attuale ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari’, che mi onoro di presiedere.

La nostra convinzione è che le esigenze connesse alla tutela dell’ambiente debbano incidere in modo significativo nelle scelte politiche nella prospettiva di promuovere uno sviluppo ecocompatibile. 

Anche la nostra Costituzione, all’articolo 9, attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, in particolare nell’interesse delle future generazioni. 

L’obiettivo generale è dunque quello della tutela dell’ambiente e della conseguente salvaguardia della salute dei cittadini nella contestuale ottica di preservare il territorio e di trasmetterlo il più integro possibile alla posterità.

In questo senso lo scopo che si prefigge la legge 53 è coerente con la tutela delle attuali comunità ma anche delle nuove generazioni con riguardo particolare alla salvaguardia della loro salute. 

Contestualmente non si deve eludere l’esigenza di un costante e continuo bilanciamento tra la tutela dell’ambiente con la crescita economica, il benessere sociale e il progresso. 

Ripresa e crescita possono infatti essere legate al valore della sostenibilità, dimensione più ampia in cui la tutela ambientale va contemperata con le esigenze economiche e i bisogni della società. 

Un obiettivo ambizioso che non può che costituire il fine ultimo delle scelte legislative, con la previsione di individuare precetti normativi che contemplino e siano indirizzati alla salvaguardia ambientale. 

In questo contesto si è recentemente mossa anche l’Unione Europea approvando una direttiva sulla tutela penale dell’ambiente che dovrebbe migliorare le indagini e l’azione penale riguardanti i reati ambientali. 

Una direttiva che fissa norme minime a livello sovranazionale sulla definizione dei reati e delle sanzioni, ampliando il numero di condotte che costituiranno reato ovvero incentivando la previsione di misure supplementari da applicare nei confronti dell’autore del reato, cercando così di favorire il ripristino ambientale o, comunque, il risarcimento dei danni. 

Si tratta di novità normative di rilievo che possono essere l’occasione per sollecitare anche a livello nazionale una revisione del quadro di tutela penale dell’ambiente e di prevenzione dell’illegalità. 

A circa un decennio dall’ultima riforma significativa in materia ambientale, introdotta con la legge 68/2015, appare quindi opportuno effettuare un ripensamento del sistema normativo vigente attraverso una razionale revisione della disciplina penale ambientale che tenga conto delle criticità rilevate sia sul fronte del controllo operato dagli addetti del settore che degli esiti dell’attività giurisprudenziale.

L’ipotesi di riforma dovrebbe prendere avvio dalla reale tenuta dell’impianto normativo sanzionatorio quale strumento di prevenzione e repressione delle condotte che più impattano sul territorio e sull’ambiente.

Nell’ottica riformatrice, si dovrebbe considerare se alcune fattispecie incriminatrici delittuose pensate per sanzionare le ipotesi di inquinamento più rilevanti, come per esempio quelle tipizzate dall’art. 452 bis c.p. (delitto di inquinamento ambientale), siano oggi uno strumento sufficiente a reprimere condotte attuate in apparente conformità a norme di leggi o regolamentari.  

Nella stesura attuale del reato di inquinamento ambientale, solo per citare un esempio, appare assai sfumato il valore della solidarietà intergenerazionale che, come ho citato sopra, uniforma la nostra Costituzione ad altre Costituzioni europee e ai valori fondamentali dell’UE.

Questo delitto, infatti, descrive l’evento inquinante quale deterioramento e compromissione ambientale significativi e misurabili (dello stato preesistente) non irreversibili. 

Si potrebbe quindi ipotizzare la proposta di una rilettura della norma che imponga una riduzione della soglia del rischio consentito: andrebbe aggiornata la nozione di attività contra ius fino a ricomprendere nel quadro dell’illiceità le nozioni sopradette, di chiara matrice comunitaria, e includendo nella condotta tipica quelle azioni (o omissioni) pericolose alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. 

Ci sono dunque misure che riguardano diversi reati contro ambiente e salute, dal cosiddetto traffico di rifiuti, alla gestione illecita di rifiuti all’omessa bonifica, che andrebbero sollecitate nelle more della definizione legislativa di un ‘Codice verde’, ovvero di un nucleo organico di norme, sia penali che processuali, che il legislatore di fronte a emergenze conclamate dovrebbe essere chiamato a elaborare attraverso tavoli tecnici e studi di settore.

Questo ‘Codice verde’ avrebbe l’obiettivo di rendere la risposta giudiziaria realisticamente efficace: attesa la complessità delle indagini ambientali dovrebbero essere approntati modelli investigativi adeguati, analogamente a quelli utilizzabili per i reati contro la persona, in modo da fornire alle Procure strumenti di azione proporzionati alla gravità delle condotte da accertare e da prevedere l’impiego di una conseguente aliquota di Polizia giudiziaria e personale interforze specializzate e con competenze specifiche in materia ambientale. 

Queste ipotesi di lavoro, espresse in estrema sintesi, nascono da riflessioni che saranno al centro dei lavori di questa Commissione con l’obiettivo di sottoporre al legislatore suggerimenti e proposte per il riassetto delle normative vigenti in materia, rendendole coerenti con quanto statuito dagli articoli 9 e 41 della Costituzione, nonché con il quadro europeo.

Jacopo Morrone, Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

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