Carbon Border Adjustment Mechanism la sostenibilità insostenibile

Carbon Border Adjustment Mechanism la sostenibilità insostenibile

Il Regolamento (UE) 2023/956 ha introdotto il cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, di seguito) ossia un meccanismo attraverso il quale l’UE intende assicurare che il prezzo corrisposto dalle imprese europee, per le emissioni di CO2  causate dalla produzione di beni importati da Paesi extra-UE, equivalga al prezzo che sarebbe stato corrisposto per le emissioni causate dalla realizzazione di quegli stessi beni all’interno dell’Unione Europea. Nella prospettiva del legislatore europeo, assicurare tale equivalenza è funzionale a ridurre il rischio di carbon leakage ossia il rischio che, a causa della minore pervasività delle politiche climatiche dei Paesi extra-UE, le imprese europee possano decidere di trasferire parte o tutta della propria capacità produttiva in tali Paesi. 

Le imprese europee soggette all’applicazione del CBAM sono tutte quelle importatrici di predefinite categorie di beni e precursori strumentali alla produzione di cemento, fertilizzanti, alluminio, ferro e acciaio. 

Il meccanismo è entrato in vigore il 1° ottobre 2023 e sarà implementato in due fasi consecutive: una fase “transitoria” sino al 31 dicembre 2025 e una fase a regime da implementare dal 1° gennaio 2026. Nella fase transitoria vigerà, per le imprese assoggettate al CBAM, il solo obbligo di dichiarare, ogni trimestre, l’ammontare di emissioni di CO2 dirette (i.e. direttamente riconducibili al processo produttivo) e indirette (i.e. riconducibili al consumo di energia elettrica ai fini dell’esecuzione del processo produttivo) generate dalla produzione di beni e precursori in Paesi extra-UE. Tali dichiarazioni debbono essere effettuate mediante un apposito portale informatico reso disponibile dalla DG Taxation and Custom Union, il cosiddetto CBAM Transitional Registry. Nella fase a regime, oltre a tali obblighi di rendicontazione, le imprese europee saranno obbligate ad acquisire certificati il cui il cui prezzo sarà espresso in €/tonnellata – e pari alla media settimanale dei prezzi dei permessi ETS – e di rilasciare un numero di certificati per un valore pari alle emissioni generate dai beni importati dai Paesi terzi (qualora le imprese importatrici corrispondano un prezzo per le emissioni di CO2 nel Paese extra-UE tale valore sarà dedotto dal valore dei certificati da rilasciare).

Inoltre, nella fase transitoria, alle imprese importatrici è stato consentito, sino a luglio scorso (ossia sino al momento della compilazione della seconda rendicontazione trimestrale del 2024) di potere stimare le emissioni dirette e indirette di CO2 generate dalla produzione dei beni importati dai Paesi extra-UE attraverso una metodologia semplificata. Ossia mediante l’applicazione di fattori standard messi a disposizione dall’Unione Europea medesima. Dalla rendicontazione relativa al terzo trimestre 2024 in poi, invece, le dichiarazioni dovranno essere rese dalle imprese importatrici interessate dal CBAM mediante “valori osservati”. In altre parole, la stima delle emissioni dirette e indirette dovrà essere effettuata raccogliendo numerose e complesse informazioni (qualitative e quantitative) sui processi produttivi implementati dai produttori extra-UE dei beni da queste importate. In entrambe le fasi, quella transitoria e quella a regime, saranno applicate sanzioni alle imprese europee che rendono dichiarazioni trimestrali incomplete e/o inesatte sebbene queste ultime non possano esercitare un diretto controllo sulla qualità e sulla veridicità delle informazioni rese dai propri fornitori.

Oltre ai maggiori costi di natura gestionale che il meccanismo determina per le imprese europee alla luce del complesso fabbisogno informativo da soddisfare per l’effettuazione delle rendicontazioni trimestrali, l’esperienza maturata a oggi nell’implementazione CBAM evidenzia numerose altre criticità. 

In primo luogo, l’esclusione dall’applicazione del CBAM dei prodotti finiti rischia di originare un ingiustificato vantaggio competitivo per le imprese manifatturiere extra-UE rispetto a quelle comunitarie nella produzione e commercializzazione di tali beni. Il CBAM esporrebbe, quindi, le imprese europee al rischio di una contrazione significativa delle esportazioni verso i mercati extra-UE a beneficio delle imprese esportatrici di Paesi con politiche climatiche meno stringenti. 

In secondo luogo, le sanzioni applicabili ai sensi del Regolamento UE 2023/956 a fronte di informazioni incomplete e/o non veritiere riportate nelle rendicontazioni trimestrali pongono un costo ulteriore e difficilmente giustificabile per le imprese europee. Queste ultime, infatti, non hanno la possibilità di potere verificare, gestire e controllare la completezza e qualità delle informazioni rese dai produttori extra-UE circa i processi produttivi realizzati negli stabilimenti dei propri fornitori. Solo questi ultimi, infatti, sono i detentori di tali informazioni.   

In ultimo, tutt’altro che trascurabile è il significativo aumento dei costi di produzione che verrebbe a determinarsi nella fase a regime del meccanismo, per effetto dei certificati da rilasciare, a detrimento della competitività delle imprese europee e dei clienti finali su cui tali incrementi di costo saranno traslati.

Alla luce delle criticità evidenziate, e in particolare dei costi imposti dal CBAM di varia natura sulle imprese europee, sembra emergere il rischio di un danno significativo alla competitività delle imprese europee e, in particolare, di quelle italiane caratterizzate da una industria prevalentemente trasformativa che importa materie grezze per la produzione di prodotti finiti destinati all’esportazione.  Senza considerare che i costi originati dal CBAM su queste imprese vanno ad aggiungersi ai già sostenuti costi energetici, tra i più alti d’Europa, che queste stanno sostenendo da ben prima del verificarsi della crisi energetica successiva all’invasione russa dell’Ucraina. 

È pertanto auspicabile una tempestiva azione di interlocuzione con le istituzioni europee al fine di limitare gli impatti negativi del CBAM sopra osservati. In primo luogo, prolungando a tutto il periodo transitorio la possibilità di ricorrere ai fattori standard messi a disposizione dalla Commissione Europea per la stima delle emissioni dirette e indirette associate dalla produzione dei beni importati dai Paesi terzi. Ciò ridurrebbe significativamente gli oneri gestionali delle imprese interessate e il rischio di applicazione di sanzioni. Per motivi analoghi sarebbe altresì desiderabile ridurre la frequenza di rendicontazione da trimestrale a semestrale. In ultimo, una profonda revisione del meccanismo che consenta di mitigare anche gli impatti di questo sulla competitività delle imprese europee sui mercati globali – dovuto per esempio dall’esclusione dall’applicazione del CBAM dei prodotti finiti – sarebbe particolarmente necessario se non si vuole ulteriormente danneggiare la competitività del comparto industriale europeo già significativamente provato dalla crisi energetica e dall’incremento inevitabile dei prezzi energetici per effetto degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. 

Senza questi aggiustamenti, il CBAM rischia di essere uno degli ulteriori interventi normativi della UE che per promuovere la sostenibilità ambientale rischia solo di rendere insostenibile economicamente per produttori e cittadini la tanto ambiziosa quanto velleitaria transizione energetica. 

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